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Approvata la direttiva contro i ritardi dei pagamenti

Un limite generale di 30 giorni per i pagamenti di fatture per beni e servizi è stato approvato dal Parlamento, che ha cosi confermato l’accordo raggiunto in precedenza col Consiglio.
Le nuove regole dovrebbero garantire le piccole imprese dai ritardi nei pagamenti e favorire cosi l’innovazione e la creazione di posti di lavoro.
Come regola generale, il limite per il pagamento di una fattura per beni e servizi, sia nel settore pubblico sia in quello privato, sarà ora di 30 giorni. I negoziatori del Parlamento hanno anche assicurato che eccezioni a tale regola saranno possibili solo in circostanze specifiche.

I nuovi termini di pagamento
Nelle relazioni "business to business", sarà possibile estendere il limite previsto di 30 giorni a 60 solo se le parti sono d’accordo e se previsto espressamente dal contratto. L’estensione è possibile anche oltre i 60 giorni se "espressamente concordata" col creditore nel contratto di vendita e se non risulta essere "fortemente ingiusta" nei confronti dello stesso creditore.

Anche per il settore pubblico, la regola generale è di 30 giorni, ma le eccezioni sono regolate in maniera più severa: qualsiasi estensione del termine di pagamento deve essere non solo espressamente prevista, ma anche "oggettivamente giustificata". I deputati hanno ottenuto che nessuna deroga, nel settore pubblico, vada comunque oltre i 60 giorni.
Esenzioni per i servizi sanitari pubblici
Gli Stati membri saranno liberi di determinare un termine di pagamento di massimo 60 giorni per gli enti pubblici che offrono servizi di sanità pubblica. Tale eccezione è giustificata dalla natura particolare di entità come gli ospedali pubblici, che sono finanziati, in larga misura, da rimborsi ottenuti attraverso il sistema sanitario nazionale.
Tassi d’interesse e periodi di verifica
Il Parlamento ha spinto con successo il Consiglio ad accettare un tasso d’interesse legale di almeno l’8%. Il creditore avrà anche il diritto di ottenere dal debitore una somma di almeno €40 per coprire i costi di recupero del debito.
Il periodo necessario per la verifica che i beni e i servizi venduti corrispondano ai termini previsti nel contratto è stato fissato a 30 giorni. Il periodo può essere esteso nel caso specifico di contratti complessi, ma solo se tale possibilità è espressamente concordata e se non è "fortemente ingiusta" verso il creditore.
Prossime tappe
L’accordo approvato deve ora essere formalmente adottato dal Consiglio. La nuova direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sul Gazzetta ufficiale dell’UE.-
Gli Stati membri avranno poi due anni per conformarsi alle nuove regole.
 

 
Una visione sistemica del credito per le PMI dell’Umbria

Tra le numerose problematiche che attanagliano il mondo delle Pmi dell’Umbria, quelle legate alla difficoltà di accesso al credito ed ai suoi costi elevati sono indubbiamente le più importanti.
Ultimamente, come non mai, le nostre Pmi si ritrovano compresse tra un sistema creditizio, che fa loro pagare uno spread sensibilmente più alto di quello applicato alla grande impresa e nel contempo ne esegue·valutazioni di conformità a Basilea 2 (strumento costruito per le grandi organizzazioni, banche comprese) da un lato e, dall’altro, la rete della grande committenza, pubblica e privata, che sistematicamente ritarda in maniera illegittima i pagamenti delle forniture, costringendo le·nostre Pmi a ricorrere allo smobilizzo·sistematico del credito per le comprensibili esigenze operative e a diventare, loro malgrado, azioniste senza portafoglio della iniqua macchina finanziatrice delle grandi imprese e della pubblica amministrazione.
Ciò, aspetto imprescindibile, si verifica a tutto discapito della leale concorrenza e del consumatore finale.
Non è pertanto ulteriormente rinviabile l’adozione di una politica territroiale che operi come “main sponsor” dell’accesso delle Pmi - responsabile,·misurabile e verificabile - alla risorsa finanziaria e·che si faccia garante del rispetto e dell’applicazione delle normative vigenti in materia di termini di pagamento e dell’assegnazione fondata su criteri meritocratici delle risorse che saranno messe a disposizione dei Consorzi Fidi Territoriali.
La linfa vitale delle Pmi dell’Umbria potrà essenzialmente·originare da questi principi basilari: contributo del sistema alla ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese (che non hanno accesso ai mercati finanziari e nemmeno al private banking) e sorveglianza sul rispetto delle più elementari regole dell’economia, ma soprattutto dell’applicazione di una legislazione economica che esiste ed è praticamente ignorata.
Per concretamente permettere alle nostre Pmi di crescere, ricapitalizzandosi, e tornare a misurarsi sui mercati nazionali e internazionali.

 

 


Credito, Basilea 2 parte a scartamento ridotto

La grande Basilea 2, la nuova disciplina prudenziale con modalità di misurazione innovative del rischio di credito per il calcolo del patrimonio di vigilanza di banche e intermediari, prende il via definitivamente e inderogabilmente nel 2008, dopo la falsa partenza del 2007: ma il decollo sarà comunque lento e graduale senza big bang.
Nessuna grande banca italiana ha già incassato dalla Banca d’Italia l’autorizzazione per poter iniziare a usare i rating interni avanzati sul piano patrimoniale. Le banche italiane, grandi e piccole, inaugurano il 2008 con il metodo “standardizzato” per calcolare l’assorbimento patrimoniale: i rating interni continueranno a essere applicati ai soli fini gestionali.

Norme stop-and-go
La direttiva 2006/48/CE entrata in vigore il primo gennaio 2007 prevedeva un periodo transitorio per tutto il 2007 per continuare ad applicare Basilea 1 (come poi è stato fatto in tutta Europa), e stabiliva anche un’eccezione: fissava la partenza al primo gennaio2008 delle norme comunitarie relative all’adozione del metodo cosiddetto “avanzato” del rating interno per la misurazione dei rischi di credito e operativi. Il rating interno avanzato è il sistema più sofisticato di tutti perché consente alle banche di utilizzare esclusivamente modelli interni in tutti i parametri con cui si determina il rischio di credito (il rating ovvero la probabilità che il debitore diventi insolvente). La Banca d’Italia è alle prese con la documentazione mammoth di Basilea 2 e con una miriade di autorizzazioni da rilasciarsi su vari livelli: solo lo scorso 28 dicembre, per esempio, via Nazionale ha emanato la seconda bozza di una documentazione tecnica utilead alcune segnalazioni prudenziali Basilea 2 (anche sui derivati) in vigore dal prossimo marzo. Dopo la conclusione delle verifiche informali dei criteri organizzativi e quantitativi, nel corso del 2008 la Banca d’Italia procederà ai riconoscimenti dei metodi avanzati con istanze formali di autorizzazione.

Tempi lunghi
Nel 2007 le banche italiane avrebbero potuto iniziare a calcolare il patrimonio di vigilanza con il metodo standardizzato (che usa rating esterni o coefficienti patrimoniali uguali a Basilea 1 per le imprese senza rating) oppure con il metodo di rating interno di primo livello “foundation”: hanno preferito usare la carta del rinvio. Adesso nel gennaio 2008 sono pronte ad applicare il metodo standardizzato, ma le grandi banche con una massa critica di impieghi e affidati adeguata non hanno ancora tagliato i nastri dell’autorizzazione per il rating interno avanzato. Secondo fonti autorevoli bene informate vicine a via Nazionale, l’accelerazione del processo di concentrazione e acquisizione nel sistema bancario italiano degli ultimi due anni ha rallentato, e molto, l’applicazione dei nuovi criteri prudenziali per Basilea 2: UniCredit-Capitalia, Intesa-San Paolo, Mps-Antonveneta si sono dovute organizzare per ripianificare un modello unico per Basilea 2.

Chi vince, chi perde
Se il sistema bancario italiano dovesse risultare in ritardo rispetto alla concorrenza estera, nell’uso dei rating interni avanzati di Basilea 2, rischierebbe un netto svantaggio competitivo: il sistema dei rating interni infatticonsente alle banche di risparmiare in termini di patrimonio di vigilanza perché, a differenza di Basilea 1, le imprese non finanziarie con rating alti assorbono molto meno capitale rispetto al passato. Chi gestisce bene i rischi e fa una buona selezione e valutazione del debitore- controparte viene premiato da Basilea 2: Basilea 1 assegnava i coefficienti in base al tipo di debitore e non alla sua affidabilità.
Per le imprese Pmi, il fatto che il metodo standardizzato quest’anno sarà dominante tra le controparti bancarie italiane non dovrebbe avere ricadute negativa sul costo del credito. Per le aziende di dimensioni medie e medio-piccole che non hanno rating, il metodo standardizzato prevede un coefficiente di ponderazione al 100% esattamente come avviene adesso per Basilea 1 (Basilea 1 assegnava il 100% alle imprese private non bancarie, il 20% a banche ed enti locali e lo 0% agli Stati). Per le aziende più piccole, nel metodo standardizzato potrebbe esserci addirittura un vantaggio: le Pmi con un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, che rientrano nella definizione di retail, hanno un coefficiente di ponderazione al 75 per cento.
Più del 50% del sistema bancario italiano (rappresentato dai primi cinque gruppi) resta tuttavia intenzionato all’applicazione del sistema avanzato. E lo farà al più presto per risparmiare patrimonio prudenziale. I rating interni elaborati dalle banche esistono già da tempo e vengono usati in maniera diffusa a fini gestionali. Il rating interno avanzato spingerà le banche a una maggiore selezione e a stringere un rapporto più diretto con l’imprenditore. Il multiaffidamento dovrebbe lasciare il posto all’uso delle garanzie e dei confidi. E le imprese? Anche le Pmi dovranno essere adeguatamente capitalizzate

 
 

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